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onsiglio direttivo
GRUPPO SPORTIVO
L
a storia
SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA
Organizzazione
LO STATUTO
Lo statuto
Il presente statuto è entrato in vigore il 26 /06/ 2010 in sostituzione del precedente in vigore dal 14/12/2006 Sommario: cap.I: COSTITUZIONE - SCOPI cap.II: ASSOCIATI cap.III: ORGANI SOCIALI cap.IV: ASSEMBLEA cap.V: CONSIGLIO DIRETTIVO cap.VI: CARICHE SOCIALI cap. VII: CARICHE ONORARIE cap.VIII: PATRIMONIO – AMMINISTRAZIONE – BILANCIO cap.IX: SCIOGLIMENTO – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO – RINVIO Cap. I: COSTITUZIONE - SCOPI Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE È costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA”, in breve anche “A.S.D. GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO”; essa rappresenta l’evoluzione dell’associazione fondata nel 1966 con la denominazione: “Gruppo Sportivo S. Martino della Battaglia”; l’atto costitutivo fu formalizzato per iscritto il 2 marzo 1973. L’Associazione ha sede nel Comune di Desenzano del Garda (BS). Art. 2 – SCOPI I. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. L’associazione opera per fini sportivi dilettantistici, ricreativi e solidaristici attraverso: a) l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, ricreative e solidaristiche; la promozione di manifestazioni sportive agonistiche, promozionali, giovanili, amatoriali; nel pieno rispetto delle norme deliberate dagli Organi Federali o Enti di Promozione Sportiva ufficialmente riconosciuti dal CONI; b) la promozione e la formazione di squadre per la partecipazione a gare, tornei o manifestazioni locali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici; c) l’attività didattica e, quindi, la formazione e l’aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici. d) l’impegno affinché, nell’area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva; e) il reperimento di spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con Enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale; f) l’associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante l’organizzazione di manifestazioni attinenti: al folclore, alle tradizioni ed ai prodotti tipici della zona, potendo esercitare – in queste manifestazioni - attività di natura commerciale per autofinanziamento. II. Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica della persona, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa, o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport. Negli impianti sportivi da essa gestiti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. III. L’associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l’elettività del Consiglio Direttivo. Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le sue attività. IV. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva ai quali aderisce. S’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle F.S.N. o E.P.S. dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere disciplinare attinenti all’attività sportiva. V. La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati. Cap. II: ASSOCIATI Art. 3 – AMMISSIBILITA’ Possono far parte dell’associazione , in qualità di socio le persone fisiche dotate di una condotta conforme ai principi di lealtà, di probità e di rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, delle F.S.N. ed degli E.P.S. Possono inoltre essere Soci dell’Associazione tutti gli Enti pubblici e privati che abbiano scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione. Art. 4 – CATEGORIE SOCI I. L’associazione ha tre categorie di Soci: • Ordinari; • Collaboratori; • Onorari; II. Nella categoria dei Soci Ordinari sono ammessi tutti coloro che abbiano versato la quota annuale di adesione all’atto del ritiro della tessera d’iscrizione. III. Nella categoria Soci Collaboratori possono essere ammessi, con delibera del Consiglio Direttivo, tutti coloro che – pur non versando la quota associativa – svolgono con: continuità, impegno e professionalità, compiti di responsabilità in branchie sportive o di mantenimento in efficienza del patrimonio sociale. IV. Nella categoria dei Soci Onorari sono ammessi, con delibera del Consiglio Direttivo, tutti coloro che – pur non versando la quota associativa – contribuiscano validamente con la loro attività o munificenza all’affermazione ed all’incremento delle fortune dell’associazione. Spetta inoltre a coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente dell’associazione per tre anni consecutivi. V. Un associato, avendone i requisiti, può essere titolare di una tessera per ogni categoria. VI. È in facoltà del Consiglio Direttivo accettare o meno l’iscrizione. In caso di rigetto dell’iscrizione, è onere del Consiglio Direttivo informare l’interessato. VII. I minorenni, per essere ammessi all’associazione devono presentare il benestare scritto dei genitori. VIII. La quota annuale di adesione non è trasferibile a terzi o rivalutabile. IX. L’iscrizione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. In caso di iscrizione ad anno iniziato essa vale fino al 31 dicembre dello stesso anno. Art. 5 – DIRITTI DEI SOCI I. Tutti i soci hanno diritto, se in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione. II. I soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. III. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione. IV. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Art. 6 – DECADENZA DEI SOCI I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi: • Per dimissioni; • Per mancato rinnovo della tessera; • Per radiazione, quando l’associato abbia commesso azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione – per diventare esecutivo – dovrà essere preceduto da una riunione del Consiglio Direttivo alla quale sarà convocato l’interessato; in tale riunione si procederà, in contraddittorio con l’interessato, ad una disamina degli addebiti. Solo in una successiva riunione del Consiglio Direttivo, e con delibera a maggioranza assoluta dei componenti, il provvedimento diventerà esecutivo con comunicazione scritta all’interessato. Cap. III: ORGANI SOCIALI Art. 7 – ORGANI Gli Organi sociali sono: • L’Assemblea generale dei soci; • Il Consiglio Direttivo • Il Presidente. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione e debitamente documentate. Cap. IV: ASSEMBLEA Art.8 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA I. L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. II. La convocazione dell’assemblea straordinaria può essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati – in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta – che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che deve indirla entro trenta giorni dalla data della richiesta. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta dai 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo. III. L’assemblea può essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. IV. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. V. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio. VI. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. VII. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso, unitamente ai bilanci o ai rendiconti, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. Art. 9 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE I. Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci ordinari in regola con il versamento della quota annua. II. Hanno diritto di voto i soci maggiorenni. III. I minori possono farsi rappresentare solo da chi esercita la patria potestà. L’esercente la patria potestà, anche se non socio dell’associazione, può votare per i minorenni; a sua volta egli non può farsi rappresentare da altri. IV. Voge il principio del voto singolo, ogni socio ha diritto ad un solo voto; ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Art. 10 – VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA I. L’assemblea per adunanza, sia essa ordinaria o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e, delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. II. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. III. L’assemblea con convocazione per “ referendum “ è valida qualunque sia il numero dei votanti. IV. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati. Art. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA I. L’assemblea ordinaria è convocata a deliberare per adunanza. II. L’avviso di convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima della data prevista, mediante affissione delle materie da trattare presso la sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica, fax, telegramma, altri mezzi – purché ne garantiscano la comunicazione -, oppure mediante consegna a mano da parte dei membri del Consiglio Direttivo in carica che si fanno garanti del recapito. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. III. L’assemblea deve essere indetta almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame di quello preventivo. IV. L’assemblea ordinaria può essere accorpata a quella straordinaria, in tal caso l’avviso di convocazione deve essere per adunanza e seguire le modalità dell’assemblea straordinaria. Art. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA I. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto Sociale, elezione dei membri del Consiglio Direttivo, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione, e sugli argomenti proposti nella lettera di convocazione. II. L’assemblea straordinaria può essere convocata a deliberare per adunanza, oppure con votazione per referendum . III. L’avviso di convocazione dell’assemblea: • per adunanza, deve avvenire almeno otto giorni prima della data prevista; • per referendum, deve avvenire almeno 14 giorni prima della data prevista; mediante affissione delle materie da trattare presso la sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, altri mezzi - purché ne garantiscano la comunicazione -, oppure mediante consegna a mano da parte dei membri del Consiglio Direttivo in carica che si fanno garanti del recapito. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. IV. Nel caso di votazione per referendum, la convocazione deve essere per lettera e contenere, oltre all’indicazione del quesito referendario e la precisazione che trattasi di assemblea con votazione per referendum, anche l’indicazione delle date di inizio e di chiusura delle votazioni e del luogo dove avviene lo scrutinio delle schede. Art. 13 – ASSEMBLEA PER REFERENDUM I. Per l’assemblea con votazione per referendum, la chiusura delle votazioni non può essere fissata prima di 14 giorni dalla data di spedizione della lettera di convocazione. II. Le schede di votazione allegate alla lettera di convocazione, per essere valide, devono pervenire al luogo fissato per lo scrutinio entro il termine fissato. III. Lo scrutinio delle schede viene eseguito sotto il controllo della Commissione Elettorale composta da tre scrutatori nominati dal Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo. IV. Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli associati, che comunque non possono intervenire. Cap. V: CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 14 – ELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ I. Alla carica di Consigliere Effettivo ed a quelle statutarie sociali, possono essere eletti - e rimanere in carica per il triennio - i soci, in possesso della tessera di socio ordinario in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso – con l’obbligo di rinnovarla annualmente. II. I componenti il Collegio Sindacale, se esistente, non possono rivestire altre cariche associative. III. I titolari di cariche statutarie sociali non possono ricoprire la medesima carica in altre società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgano analoghi sport. IV. I titolari di cariche statutarie sociali possono ricoprire cariche appartenenti alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva. V. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito, hanno la durata massima di tre anni e sono riconfermabili. Art. 15 – ELEZIONI I. Il Consiglio Direttivo è liberamente eletto dall’assemblea, con procedura di “ referendum “ oppure per “ adunanza “, attenendosi alle seguenti norme: • Votazione segreta su schede vidimate da almeno un membro della Commissione Elettorale; • Lista unica di candidati volontari in ordine alfabetico, con l’aggiunta di appositi spazi per scrivere il o i nominativi di soci ordinari, non in lista, ai quali l’elettore intende dare la preferenza. Nel caso di assemblea per adunanza, al fine di agevolare l’affluenza alle urne, il Consiglio Direttivo uscente può stabilire che essa rimanga aperta per più di un giorno, stabilendo opportuni orari di sospensione. II. Il Consiglio Direttivo uscente: stabilisce la data delle elezioni che – in caso di normale conclusione del triennio – non possono essere anticipate o posticipate di oltre quarantacinque giorni rispetto alla scadenza dei tre anni. Quando le elezioni si svolgono entro i primi quarantacinque giorni dell’anno, conservano il diritto di voto i soci in possesso della tessera dell’anno precedente, oltre ai nuovi soci dell’anno in corso. III. Nomina i componenti la Commissione Elettorale, emana il Regolamento Elettorale. IV. I componenti la Commissione Elettorale non possono figurare nella lista dei candidati, gli eventuali voti di preferenza ottenuti sono nulli. Art. 16 – COMPOSIZIONE I. Il Consiglio Direttivo è composto da quindici Consiglieri Effettivi eletti dall’assemblea. II. Sono eletti i soci che, in base al numero di preferenze ottenute, risultano fra i primi quindici votati. Qualora risultino al 15° posto due o più soci aventi ugual numero di preferenze, il Consiglio Direttivo è formato temporaneamente da sedici o più Consiglieri Effettivi; in questo caso non saranno reintegrate eventuali dimissioni fino a che il numero dei membri risulti superiore a quindici. III. I Consiglieri Effettivi, entro trenta giorni dall’elezione, eleggono tra di loro i titolari delle cariche statutarie. IV. Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari delle cariche statutarie sociali, unitamente ad una copia del verbale, dovranno essere comunicati tempestivamente alle varie Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva che lo richiedono. V. in caso di dimissioni o uscite dal Consiglio Direttivo nel corso del triennio, subentrano i soci che seguono in ordine di preferenze ottenute da tale assemblea purchè sia rispettato il precedente punto II. Art. 17 – ATTRIBUZIONI I. Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti il funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell’associazione. Ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per il buon funzionamento dell’associazione. Tra l’altro il Consiglio Direttivo: • Predispone: il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea, la relazione sull’attività associativa ed i programmi delle attività da svolgere; • Determina l’ammontare dei contributi degli associati; • Stabilisce la data e l’ordine del giorno dell’assemblea; • Esegue le deliberazioni dell’assemblea; • Emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l’organizzazione dell’attività associativa; • Definisce il programma delle attività dell’associazione; • Approva i programmi tecnici ed organizzativi; • Decide sulle missioni dei soci, nomina gli allenatori, i dirigenti e gli accompagnatori; • Delibera i provvedimenti di ammissione e radiazione degli associati. II. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio a partire dal giorno della sua prima riunione. III. In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri, subentrano i soci che, in base alle ultime elezioni, seguono in ordine di preferenze ottenute. IV. Le dimissioni contemporanee di metà più uno dei componenti il Consiglio fanno ritenere dimissionario l’intero Consiglio con l’obbligo di indire nuove elezioni. Art: 18 – CONSIGLIERI AGGIUNTI I. Il Consiglio Direttivo può chiamare a far parte del Consiglio stesso, nella qualità di Consigliere Aggiunto, fino a dieci soci che per le loro capacità tecniche, amministrative od organizzative siano ritenuti utili al miglior funzionamento dell’associazione. II. Nella nomina a Consigliere Aggiunto, il Consiglio Direttivo – avendo nei suoi compiti anche quello di mantenere vivo lo spirito associativo sfruttando appieno l’esperienza maturata dalle persone in seno all’associazione – presterà particolare attenzione a quei soci che, negli ultimi 10 anni, hanno svolto la loro missione con continuità, efficienza e attaccamento all’associazione in qualità di membri del Consiglio Direttivo. III. La loro nomina avverrà con votazione segreta; per essere valida dovrà avere il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri Effettivi. IV. I Consiglieri Aggiunti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, non possono accedere alle cariche statutarie sociali; devono essere in possesso della tessera di socio ordinario. Art. 19 – CONSIGLIERI A VITA I. La carica di Consigliere a Vita spetta a coloro che abbiano ricoperto la carica di: • Presidente rappresentante legale dell’associazione per almeno nove anni; • Consigliere Effettivo o Aggiunto dell’associazione per almeno 25 anni. II. I Consiglieri a vita partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, non possono accedere alle cariche statutarie sociali. Art. 20 – RIUNIONI, DELIBERE I. Ad inizio triennio il Consiglio Direttivo decide la frequenza delle riunioni ordinarie; tale frequenza può essere successivamente modificata. II. Nelle riunioni ordinarie, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti prevalendo, in caso di parità di voti, quello del Presidente. III. Le riunioni straordinarie sono convocate dal Presidente o su richiesta di metà dei Consiglieri. IV. Le riunioni straordinarie sono valide con la presenza della metà più uno dei Consiglieri Effettivi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti prevalendo, in caso di parità di voti, quello del Presidente. V. Ogni Consigliere è tenuto a seguire le decisioni adottate dalla maggioranza. VI. Qualsiasi Consigliere può richiedere la verbalizzazione di argomenti discussi, votazioni o delibere adottate. Cap. VI: CARICHE SOCIALI Art. 21 – CARICHE I. Le cariche statutarie sono composte da: • Un Presidente; • Uno o due Vice Presidenti; • Un Direttore Sportivo; • Un Tesoriere; • Un Amministratore; • Un Segretario. Vi possono accedere esclusivamente i Consiglieri Effettivi. L’elezione avviene con votazione a scrutinio segreto. II. La loro durata non riveste necessariamente carattere triennale; ad esse possono essere designati, in sostituzione, altri Consiglieri Effettivi qualora si verifichino le seguenti condizioni: • Il Consigliere in carica presenti le proprie dimissioni dalla carica stessa; • Il Consigliere in carica che, con la sua assenza, comprometta lo svolgimento della missione assegnatagli; • Il Consigliere in carica: non dia esecuzione delle deliberazioni o compia attività in contrasto con le direttive del Consiglio Direttivo. III. È in facoltà del Consiglio Direttivo istituire, anche temporaneamente, altre cariche sociali non statutarie, utili al miglior svolgimento delle attività societarie. A queste cariche possono essere nominati Consiglieri Aggiunti o a vita. La votazione è a scrutinio segreto, e devono partecipare almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo. Art. 22 - IL PRESIDENTE I. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, la firma degli atti legali e dei provvedimenti finanziari/monetari con potestà di delega. II. Attua le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. III. Sovrintende e coordina le varie attività per il regolare funzionamento dell’Associazione. IV. In casi di effettiva emergenza il Presidente – sentito possibilmente il parere del Tesoriere e del Segretario - può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale però deve sottoporre le decisioni per la ratifica alla prima riunione utile e, comunque, entro e non oltre quindici giorni dalla data della decisione stessa. V. Il Presidente può essere revocato con il voto favorevole di almeno 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo nei seguenti casi: • mancata esecuzione di importanti deliberazioni del Consiglio Direttivo; • attività in contrasto con le direttive del Consiglio Direttivo. Art. 23 – Il VICE PRESIDENTE Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento esercitandone le funzioni. Art. 24 – IL DIRETTORE SPORTIVO Coordina le attività sportive svolte anche tramite i Responsabili delle singole attività. Art. 25 – IL TESORIERE I. Provvede alla gestione finanziaria dell’Associazione in conformità alle deliberazioni dell’ Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente. II. Intrattiene i rapporti con gli Istituti di credito avendo potestà di delega. III. Verifica la coerenza delle spese con le disponibilità finanziarie e le direttive del Consiglio Direttivo. Art. 26 – L’AMMINISTRATORE I. Provvede alla contabilità dell’Associazione. II. Elabora i bilanci annuali consuntivi e preventivi con le relazioni sottoponendoli al Consiglio Direttivo per delibera. III. Verifica la coerenza delle entrate e delle uscite con le direttive del Consiglio Direttivo. Art. 27 – IL SEGRETARIO I. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. II. Redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo. III. S’incarica della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco degli Associati. IV. Svolge le attività di segreteria. Cap. VII: CARICHE ONORARIE Art. 28 – PRESIDENTE ONORARIO I. È in facoltà del Consiglio Direttivo, nominare a Presidente Onorario una o più persone qualora risulti che l’opera da loro svolta, nel corso di almeno 25 anni, sia risultata determinante nella vita dell’associazione per il suo sviluppo e sostegno dell’immagine. II. La nomina per essere valida deve ricevere il voto favorevole di almeno 3/4 dei membri del Consiglio Direttivo; la votazione avviene con voto segreto. III. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. IV. Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo rappresentano l’Associazione verso l’esterno. Cap. VIII: PATRIMONIO – AMMINISTRAZIONE – BILANCIO Art. 29 – PATRIMONIO Il patrimonio dell’Associazione è costituito: I. Dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo. II. Dai contributi di enti ed associazioni. III. Da lasciti e donazioni. IV. Dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione. V. Da beni di proprietà dell’Associazione. Art. 30 – AMMINISTRAZIONE – BILANCIO I. L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare. II. I bilanci consuntivi e preventivi devono obbligatoriamente essere redatti facendo riferimento al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Cap. IX: SCIOGLIMENTO, DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO, NORMA DI RINVIO Art. 31 – SCIOGLIMENTO I. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i ¾ degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i ¾ dei presenti. II. La richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria, avente per oggetto lo scioglimento dell’associazione, deve essere presentata per iscritto e firmata per approvazione, da almeno ¾ dei soci con diritto di voto. Art. 32 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO I. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dell’Ente dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe (e quindi a fini sportivi), sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. II. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera a quale - o quali associazioni ed in quale proporzione - destinare l’eventuale residuo attivo del patrimonio. Art. 33 – RINVIO Per quanto non disposto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile in materia di Associazioni, nonché le altre disposizioni normative in materia di Associazioni sportive dilettantistiche. Il presente Statuto è stato approvato durante la riunione dell’Assemblea straordinaria dell’Associazione del 25 giugno 2010
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